Salute, libertà e lockdown

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La salute non è tutto, ma
senza salute tutto è niente
A. Schopenhauer

L’art. 32 Cost., inserito nel quadro del settore organico dei rapporti etico-sociali, stabilisce che, nella sua complessiva articolazione territoriale e istituzionale, “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

A sua volta, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) delle Nazioni Unite (ONU) ha da tempo definito la salute come l’insieme delle condizioni soggettive e ambientali più idonee ad assicurare la “migliore qualità della vita sul piano psico-fisico”.

 

Considerato che, come ci ricorda il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer (1788-1860), “senza la salute tutto è niente”, la nostra Costituzione affida alla Repubblica il civilissimo essenziale compito di garantire la salute a tutti gli individui, cittadini e non.

Tale diritto è definito “fondamentale” e perciò potrebbe ritenersi per molti aspetti privilegiato rispetto a tutti gli altri che, non a caso, nel catalogo costituzionale sono indicati semplicemente come “inviolabili”.

Nel contempo la salute è qualificata dalla stessa norma della Costituzione come “interesse della collettività”. È infatti del tutto evidente che dal benessere o, al contrario, dal malessere (e in specie dalla malattia) delle singole persone derivano notevoli ricadute e implicazioni economiche, occupazionali e relazionali (favorevoli o sfavorevoli) nel più vasto ambito familiare e sociale.

Ancora l’art. 32 Cost. – in stretto rapporto logico con l’art. 2 – prescrive che qualsiasi intervento sanitario non può “violare i limiti imposti dal rispetto della dignità umana”. In tal modo risulta rafforzato il principio della libertà di autodeterminazione della persona, legittimata quindi a disporre anche della propria vita (e certamente non di quella – per via di contagio – degli altri).

 Infatti, tale libera autodeterminazione è ormai riconosciuta anche dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale nel contesto della legge n. 219 del 2017 sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat).

Va poi richiamato l’art. 13 Cost. che, nel dichiarare “inviolabile” la libertà personale (sia fisica che morale), ammette la possibilità di restrizioni della stessa libertà “nei soli casi e modi previsti dalla legge“.

La medesima riserva di leggeviene inoltre sancita dall’art. 16 Cost. con riferimento alle limitazioni della libertà di circolazione, di soggiorno e di espatrio; limitazioni consentite solo se vengono stabilite dalla legge in via generale “per motivi di sanità o di sicurezza”.

Inoltre, in base all’Art. 17 Cost., i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente”, “anche in luogo aperto al pubblico”. Quanto invece alle “riunioni in luogo pubblico”, le Autorità “possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

Va altresì segnalato l’art. 120 Cost., il quale – in raccordo con l’art. 5 che dichiara la Repubblica “una e indivisibile” – prescrive che “la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni”.

Le suddette restrizioni-limitazioni sono dunque autorizzate da specifiche leggi dirette, di volta in volta, a bilanciare tra loro la dignità-libertà dei singoli e l’incolumità e la sicurezza pubblica. Avendo comunque presente che, come non esiste la sicurezza assoluta, neppure esiste la libertà assoluta.

Infatti, la sicurezza totale ci condurrebbe dritti alla dittatura e la libertà senza limiti finirebbe con il negare se stessa perdendosi nel caos e nell’anarchia, con la conseguente giustificazione finanche della violenza e delle rivoluzioni sanguinarie.

A proposito dei ricorrenti “ribaltoni” della storia, si ricorda che

l’ “incorruttibile” Robespierre (1758 – 1794), prima di perdere a sua volta la testa sotto la ghigliottina, sosteneva la politica del Terrore, affermando che la forza rigeneratrice della Rivoluzione “è illegale come la libertà stessa”; proprio perché quella forza prorompente mira a rompere – senza tanti rimorsi – il quadro della legalità precedente.

Chi scrive ebbe modo di riscontrare il cinismo della ragione e la medesima assenza del senso di colpa quando – nelle funzioni di giudice istruttore a Bergamo negli anni di piombo (1970/1980) – interrogava in carcere i terroristi nostrani in merito alle loro tragiche “imprese”.

Che dire poi dei tanti massacri dei “terrorismi” che qua e là insanguinano i nostri giorni proprio in nome della libertà ideologica “integrale”?

Il tema dell’eterno conflitto tra la libertà individuale e la tutela della salute e della sicurezza pubblica – in contrasto tra loro per assicurarsi il primato – si è riproposto, in termini assai critici, sin dai primi mesi dell’anno 2020, in coincidenza dell’insorgenza e della rapida diffusione della pandemia (dal greco, epidemia estesa a tutti i continenti) da Covid-19.

Infatti, in nome della giusta difesa della collettività, l’Autorità è intervenuta a imporre successive (in verità alquanto confuse e controverse) misure restrittive e/o limitative della libertà personale.

Le circostanze emergenziali sono state evocate a giustificare decine di normative di dubbia fonte giuridica (DPCM-decreti Presidente consiglio dei ministri, decreti-legge, ordinanze ministeriali, regionali e comunali, protocolli vari, linee guida “Arlecchino” ovvero a macchia di leopardo, provvedimenti delle autorità sanitarie, scolastiche, ecc.).

Tali misure, tra cui in primis l’obbligo di quarantena con isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario, prelievi di campioni e successivi controlli nei casi sospetti, sono risultate poco coordinate tra le diverse istituzioni ritenute – a torto o a ragione e a vario titolo – competenti.

Queste imposizioni tipo fai-da-te, a cominciare dal lockdownche ha bloccato e segregato tutti in casa agli “arresti domiciliari”, hanno da un lato contenuto la diffusione dell’emergenza e dall’altro hanno determinato gravi ripercussioni sul piano psicologico, economico e sociale, con il conseguente accentuarsi anche della cultura del sospetto, che tanto richiama alla memoria gli “untori” della peste manzoniana.

Del resto, non è affatto semplice trovare il punto di equilibrio tra la neccisità di eliminare il contaggio – e quindi tutulare il diritto alla salute – e quella di avere il minore impatto possibile sulla vita delle persone.

Perciò la pandemia ha fatto esplodere tutte le contradizioni tra centro e periferia in merito alla competenza(Stato, Regioni, ecc.?) a imporre “pacchetti” diversi di misure ristrettive (V., da ultimo, D. L. n. 125 dell’7 ottobre 2020 e successivo DPCM del 12 ottobre 2020.)

In ogni caso, le dure restrizioni alla mobilità e alla circolazione dei beni, in un dialogo non sempre proficuo tra scienza e politica nel gestire l’emergenza, sono state giudicate per qualche verso “illiberali”. Tanto più che sono state imposte pesanti sanzioni amministrative (pecuniarie) o anche di rilevanza penale, come nei casi di ritenuta inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) e di diffusione di epidemia colposa (art. 452 c.p.).

Comunque il nostro Paese ha sostanzialmente risposto bene alle citate restrizioni, anche se non possiamo ad esempio paragonarci al Giappone; le cui Autorità si sono limitate a “consigliare” ai cittadini, per costume e tradizione ordinati e “obbedienti”, a evitare la circolazione, senza quindi la necessità di imporre lockdown e relative sanzioni.

Spunti per approfondimenti e dibattito

Ritieni che la grave emergenza da Covid-19 sia stata gestita – nel suo complessivo riproporsi – in modo equilibrato nel difficile bilanciamento dei diritti di libertà e di salute; con specifico riguardo alle restrizioni-limitazioni imposte a nome della tutela dell’incolumità (safety) e della sicurezza pubblica (security)?